domenica 12 agosto 2007

Messori: il problema? Troppi gay nei seminari



Questo commento, brevemente apparso {circa 1 ora} sul Blog di Tornielli, non ha retto alla revisione ed è stato cancellato (cosa normale, pare, sui siti ispirati alla o dalla chiesa).

Il riferimento del commento va
All’ articolo di Messori
Ad un commento (in particolare) sul blog di Tornielli
Il signor Volpe ha scritto al commento n° 7 : “ma offendere i simboli religiosi oltre che eticamente disgustoso(qualunque fede essa sia) e’ anche reato,perseguibile di Ufficio. I Magistrati cosi attenti alle virgole dei Preti ora che diranno davanti ai…punti di certi cartelli blasfemi? Ciao Bruno”Male. La Legge 24 febbraio 2006, n. 85 {artt.7,8.9 e 10}, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006 lo contraddice perché depenalizza questi reati; al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: «DEI DELITTI CONTRO LE CONFESSIONI RELIGIOSE, la reclusione che attiene all’art. 404 cpv “Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni” ripete l’articolo 635 C.P. e la procedibilità d’ufficio è legata al n° 7 dell’articolo 625 che sono le circostanze aggravanti del delitto contro il patrimonio con offesa alle persone o alle cose. Quindi non allarghiamoci !
In quanto poi a Messori, non si sa se dire se –al momento dell’intervista- fosse fuori di senno- o se giocasse sporco. “Non si sa su quali basi la giustizia umana …demonizza la pedofilia? Chi stabilisce la norma e la soglia di età?”.
Ma il Messori vaticanista, il biografo del Papa folleggia: dimentica forse la: sollicitatio in actu vel occasione vel praetextu confessionis ad peccatum contra sextum Decalogi praeceptum, si ad peccandum cum ipso confessario dirigitur; della “EPISTOLA a Congregatione pro Doctrina Fidei missa ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos aliosque Ordinarios et Hierarchas interesse habentes: DE DELICTIS GRAVIORIBUS eidem Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis” firmata proprio da Ratzinger e diffusa nel testo italiano con un motu proprio del precedente papa nel 2001 ? Si parla oltre che del crimen sollicitazionis (approfittare della confessione per proporre porcherie) anche del “delitto gravissimo” che è : “Il delitto contro la morale, cioè: il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età”. Tutte violazioni al cosiddetto “ sigillum sacramentale” (Cf. Codex Iuris Canonici, can. 1388 § 1). Ed è un delitto così grave, per la chiesa, che esso è riservato al Tribunale apostolico della Congregazione per la dottrina della fede
Allora, per favore, non prendeteci per i fondelli.